Descrizione:
Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
Il modello deve essere consegnato direttamente all' Ufficio protocollo, completo di tutta la documentazione, (carta identità del dichiarante, carta identità, passaporto, permesso di soggiorno di tutti gli ospitati) solo e obbligatoriamente mezzo mail all'indirzzo: valentina.donati@comune.lograto.bs.it [4];
Si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione del campo riferito alla data di inizio ospitalità, rispettando il termine delle 48 ore.
Competenza della procedura:
Struttura di riferimento:
Responsabile di procedimento:
Responsabile del servizio:
Responsabile del potere sostitutivo:
Costi:
Nessuno
Modalità di pagamento:
Termine di conclusione della procedura:
Contatti e recapiti:
Livello di Informatizzazione attuale:
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