Edilizia e territorio
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per richiederlo deve presentare la domanda di permesso di costruire al Comune allegando ad essa tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi Uffici.
Sono pertanto da allegare, relativamente al tipo di intervento da operare.
In base all’articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.
Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) contiene le destinazioni d’uso dei suoli ed i limiti dell’attività edificatoria previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale e da eventuali strumenti urbanistici adottati o approvati, in particolare:
- le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l’immobile;
La D.I.A. (denuncia di inizio attività) è il titolo abilitativo necessario per gli interventi di cui all’art.22 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 41 della L.R. 12/2005.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la D.I.A. al Comune almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
La D.I.A. diviene efficace per silenzio assenso ovvero se decorsi trenta giorni dal deposito non viene notificato ordine di non effettuare l’intervento previsto.
Questa comunicazione deve essere consegnata dal committente dei lavori, alla fine degli interventi soggetti a permesso di Costruire e a Denuncia Inizio Attività. Il tecnico incaricato dei lavori certifica, in tale comunicazione, la conformità dell’opera al progetto presentato e la dichiara collaudata. Esistono due diversi moduli per la comunicazione di fine lavori:
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il primo si riferisce ad opere dichiarate in una denuncia di Inizio Attività,
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo la normativa. Il certificato viene rilasciato dal responsabile dell’area tecnica per gli interventi di nuova costruzione, per quelli di ricostruzione e per tutti quegli interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni suddette.
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.
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